REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
 
Tipo documento Legge → Regolamento dell'Unione Europea
Numero 1169
Del 25/10/2011
del 22/11/2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304
Serie L
Documento emesso dal PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO
Il presente Regolamento è destinato a costituire la pietra miliare dell'etichettatura dei prodotti alimentari.

Il Regolamento 
si applica a partire dal 13 dicembre 2014, ad eccezione della dichiarazione nutrizionale che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e di alcuni requisiti specifici per le carni macinate, che si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2014. 

Il testo contiene molte novità, di seguito riportiamo alcune fra le principali:

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
Per gli alimenti preconfezionati diverrà obbligatoria la tabella nutrizionale i cui valori medi andranno rapportati a 100g o 100 ml di prodotto. Le indicazioni riguarderanno nell’ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale.
L’obbligo dell’indicazione dei valori nutrizionali si applica a tutti gli alimenti; le eccezioni sono espressamente indicate all’interno del Regolamento.
Il sodio verrà sostituito dall’indicazione sul sale, ritenuta più facilmente comprensibile dai consumatori.
L’indicazione delle fibre diviene facoltativa, mentre l’indicazione del contenuto di colesterolo non è presente nella lista delle indicazioni facoltative.

INDICAZIONE DI ORIGINE
Per alcuni prodotti quali la carne suina, ovina o caprina o di volatili dovrà essere riportato il luogo di origine o di provenienza mentre invece le carni diverse dalle bovine e da quelle già individuate, il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente, gli ingredienti che rappresentano più del 50 % l’indicazione è in corso di valutazione.

DICITURE OBBLIGATORIE
Le diciture obbligatorie sulle etichette devono essere visibili. Il Regolamento stabilisce l’altezza minima dei caratteri pari a 1,2 mm. Una eccezione è prevista per le confezioni più piccole (con superficie maggiore inferiore a 80cm2) fissando comunque l’altezza minima a 0,9 mm.

ALLERGENI
Gli allergeni dovranno essere indicati in etichetta con maggiore enfasi ed in modo distinto rispetto alle restanti indicazioni.

TERMINI DI SCADENZA E CONSERVAZIONE
La data di scadenza dovrà essere indicata su ogni porzione della confezione. Rimane invariata la dicitura, ma diviene la data limite di consumo oltre il quale il prodotto è considerato a rischio secondo il Regolamento 178/2002.
Per consentire una conservazione e un’utilizzazione adeguata degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo.
Invariate le modalità di indicazione del termine minimo di conservazione.

OLI E GRASSI VEGETALI
Il Regolamento prevede l’obbligo di indicare l’origine vegetale di oli e grassi vegetali.

ACQUA
La deroga che consente di non indicare l’acqua aggiunta ad un alimento se nel prodotto finale residua in quantità non superiore al 5% non si può applicare alla carne, alle preparazioni di carne a prodotti della pesca e molluschi bivalvi non trasformati.

ALIMENTI CONGELATI E SURGELATI
Un alimento congelato/surgelato venduto scongelato dovrà riportare sull’etichetta il termine “scongelato”.
Obbligo di indicare la data di congelamento o di primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, nella carne e nelle preparazioni a base di carne e nei prodotti non trasformati a base di pesce congelati.

ALIMENTI RICOMPOSTI
I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce, ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”.

RESPONSABILITA’
Il Regolamento chiarisce le responsabilità in termini di etichettatura specificando che coinvolgono anche i distributori.

VENDITA A DISTANZA
Il Regolamento interviene in materia specificando che le indicazioni obbligatorie ad eccezione del Termine minimo di conservazione o la data di scadenza dovranno essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto.
 
 
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