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26/01/2011

UNIONALIMENTARI-CONFAPI SULL’ETICHETTA D’ORIGINE:

Aggravi per le imprese e pochi reali benefici per i consumatori
31/03/2000

CIRCOLARE 31 marzo 2000, n. 165 (QUID)

Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del decreto legislativo n. 109/1992) nonché u...
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ORIGINE IN ETICHETTA: IL GOVERNO REITERA L'OBBLIGO

Casalini: «Troppa confusione. L'industria alimentare ha bisogno di regolamenti certi».
 
Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in qualità di Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha firmato ieri, insieme al Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, il decreto con il quale si assicura l’applicabilità fino al 31 marzo 2020 dei decreti ministeriali che hanno introdotto l’obbligo di indicazione dell’origine della materia prima sull’etichetta del latte, della pasta, del riso e del pomodoro. Un provvedimento, si legge nel comunicato del Ministero, «necessario per evitare vuoti di disciplina e incertezze interpretative, in attesa della applicazione del regolamento di esecuzione in materia adottato dalla Commissione europea, prevista per il 1 aprile 2020, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione». UnionAlimentari ritiene, al contrario, che questo decreto contribuisca a rendere più confusa tutta la materia sia per l’industria alimentare sia per il consumatore. C’è un fondato timore, infatti, che i quattro decreti ministeriali pubblicati nel 2017 dal governo Gentiloni e confermati ieri, siano illegittimi in quanto non sono stati notificati alla Commissione europea come avrebbero dovuto.
 
Ogni Stato Membro ha infatti l’obbligo di fornire preventiva notifica a Bruxelles di ogni schema di norma tecnica nazionale che attenga alla produzione e/o commercializzazione delle merci, nell’ambito del sistema TRIS (Technical Regulation Information System Database), (dir. 83/189/CEE, poi sostituita dalla dir. 98/34/CE e successive modifiche, da ultimo abrogata ad opera della dir. 2015/1535/UE). Riguardo alle norme che incidono sull’informazione ai consumatori relativa ai prodotti alimentari, gli Stati membri devono inoltre eseguire notifica preventiva ai sensi del Food Information Regulation. (Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 45). Alla luce dell’ipotesi di difetto di notifica, c’è il rischio che i decreti siano inapplicabili per le autorità amministrative.
 
«La mancanza di certezze sulla disciplina delle etichette – è l’idea del presidente dell’associazione Antonio Casalini – contribuisce a creare grande confusione sia per i consumatori sia per le imprese di settore, associazioni e rappresentanze. Fermo restando la necessità di informazioni chiare e trasparenti sui prodotti alimentari, sull’origine degli alimenti e delle materie prime, servono regole certe che aiutino le imprese ad operare al meglio e le famiglie a compiere le giuste scelte in materia di alimentazione».
 
 
 
Roma
08-05-18
 
 
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