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"COSA BOLLE IN PENTOLA" di Giuseppe Maria Durazzo

Verso il concetto di "FOOD FRAUD"
 
E' incominciata l'indagine voluta dalla Commissione Europea sul cosa sia la frode alimentare nei vari Paesi, questo per poi addivenire ad una definizione unica e comune.
Col termine frode si spazia da quella commerciale a quella sanitaria, sfiorando l'aspetto dell'ingannevolezza che riguarda specialmente l'etichettatura e la comunicazione.
Ma, in alcuni contesti, nel concetto di frode rientra anche quello della non conformità dell'alimento per fatti accidentali (e per stare al diritto italiano, l'art. 6 della L. 283/62 con la giurisprudenza che si é sviluppata nel tempo non é estraneo al concetto di frode associato a quello di accidentalità).
Ovviamente occorrerà capire, e qui estremizzo il concetto, se una salmonella sia una frode o una non conformità di natura diversa, se un allergene che non ci dovrebbe essere sia una frode od un incidente di percorso altrimenti definibile da frode.
Cosi' pure si dovrà trovare una più esatta collocazione al concetto di ingannevolezza, spesso attivabile ed interscambiabile con quello di frode, che tanto spazio ha lasciato all'interpretazione della giurisprudenza, ma anche dell'autorità amministrativa di controllo, tra le quali, per stare all'Italia, all'autorità garante della concorrenza e del mercato.
Ma il dibattito sulla frode alimentare nell'UE potrebbe anche essere l'occasione per guardare all'interno degli organi di controllo, vedere come lavorano, con quale attenzione nei vari territori e capire se, come ho la netta sensazione avvenga, le sanzioni siano cose rare in alcuni posti quanto esiti frequenti in altri. E poi, quali sanzioni? Possiamo pensare di uniformare il concetto di frode senza armonizzare le sanzioni applicabili, ivi comprese quelle accessorie quali le interdizioni, la pubblicazione delle sentenze sui giornali, sulla Gazzetta Ufficiale o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione?
E dal concetto di frode, deriva anche l'applicazione di quegli articoli del codice penale che importano la responsabilità dell'ente, quindi dell'impresa ex L. 231/2001.
La grande campagna sulla frode alimentare nell'UE, avviata durante il semestre di presidenza italiana dovrebbe non solo portare a conseguenze negative per chi si comporti in maniera irregolare, ma dovrebbe anche salvaguardare chi lavori bene (od almeno cerchi di lavorare bene).
Occorrerà anche evitare di scivolare in quell'idea delle responsabilità oggettiva che la stessa Corte di Giustizia UE, anche recentemente, non contrasta ed anzi ritiene compatibile col diritto dell'UE. Ma se non si riesce a distinguere la non conformità per accidentalità da quella in qualche maniera dolosa, allora l'autocontrollo ed i relativi annessi perdono gran parte del loro significato.
Insomma, é incominciata una partita importante per il mondo alimentare durante la quale dovremo tutti vigilare per evitare che, seppure con buone intenzioni, si finisca per farci autogol.

Giuseppe Durazzo
Avvocato specializzato in legislazione alimentare

 
 
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